Sezioni
Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall’estero e chiede l’iscrizione anagrafica nel comune) e i cambi di abitazione (per chi è già residente e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all’interno del territorio comunale) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio.
Le domande di iscrizione anagrafica, di cambio abitazione e di trasferimento della residenza all’estero possono essere inviate per raccomandata, fax o posta elettronica.
Chi si trasferisce da un altro comune, subito dopo l’iscrizione anagrafica potrà richiedere i certificati di residenza e di stato di famiglia e, solo nel caso in cui sia nato a Calasetta, anche il certificato di nascita.
L'articolo 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche:
- iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall'estero
- cambio di abitazione all'interno del comune
- emigrazione all'estero
nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Come fare la domanda
Per presentare la domanda è necessario utilizzare i modelli ministeriale di dichiarazione anagrafica disponibili in questa pagina
I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche con le seguenti modalità:
- per via telematica
PEC Posta Elettronica Certificata: protocollo@pcert.comune.calasetta.ci.it - direttamente all’ufficio Anagrafe
- per posta raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Piazza Belly 1 – 09011 CALASETTA (CI)
- per fax al numero 0781/899149
L’inoltro per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
In caso di invio della dichiarazione mediante posta raccomandata, al fine di semplificare l'attività degli uffici, il cittadino dovrà indicare sul plico la dicitura “Dichiarazione cambio di abitazione/ cambio di residenza”.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, debbono altresì sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
- Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A.
- Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B.
Procedimento
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni,con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Entro 45 giorni, l'ufficio, provvederà conseguentemente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione). Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del Decreto Legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'articolo 19, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n.223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti effettuati.
Dove rivolgersi
- Presso l’ufficio comunale
Modulistica
- Modello dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune, dall'estero, dall'aire di altro comune; cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune;
- Modello dichiarazione trasferimento residenza all'estero
- Allegato A - Elenco documenti iscrizione cittadini extracomunitari
- Allegato B - Elenco documenti iscrizione cittadini UE
Normativa
(*) Articolo 38 DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
- 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
- 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- 3.bis Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo .
Articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a, b e c del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Modelli allegati:
Allegato A: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea
Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero
Foglio aggiuntivo per famiglie con più di 4 componenti
AUTOCERTIFICAZIONE_DI_STATO_CIVILE AUTOCERTIFICAZIONE_ISCRIZIONE_ALBI_REGISTRI AUTOCERTIFICAZIONE_DI_RESIDENZA AUTOCERTIFICAZIONE_DI_NASCITA_DEL_FIGLIO AUTOCERTIFICAZIONE_DI_ISCRIZIONE_PRESSO_ASSOCIAZIONI AUTOCERTIFICAZIONE_DI_ESISTENZA_IN_VITA AUTOCERTIFICAZIONE_DI_GODIMENTO_DEI_DIRITTI_CIVILI_E_POLITICI AUTOCERTIFICAZIONE_DI_DECESSO AUTOCERTIFICAZIONE_DELLO_STATO_DI_FAMIGLIA AUTOCERTIFICAZIONE_DI_CITTADINANZA AUTOCERTIFICAZIONE_DELLO_STATO_DI_DISOCCUPAZIONE__PENSIONATO_STUDENTE AUTOCERTIFICAZIONE_DELLA_SITUAZIONE_REDDITUALE AUTOCERTIFICAZIONE_DELLA_QUALITA_DI_LEGALE_RAPPRESENTANTE AUTOCERTIFICAZIONE_DELLA_DATA_E_LUOGO_DI_NASCITA AUTOCERTIFICAZIONE_DEI_DATI_CONTENUTI_NEI_REGISTRI_DELLO_STATO_CIVILE AUTOCERTIFICAZIONE_DEL_TITOLO_DI_STUDIO AUTOCERTIFICAZIONE_ASSENZA_DI_CONDANNE_PENALI AUTOCERTIFICAZIONE_ADEMPIMENTI_DEGLI_OBBLIGHI_DI_LEVA
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (modulo non precompilato)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal genitore o dal tutore
Dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza
Dichiarazione sostitutiva del certificato di cittadinanza
Dichiarazione sostitutiva del certificato di godimento dei diritti politici
Dichiarazione sostitutiva di certificati di stato civile
Dichiarazione sostitutiva del certificato di esistenza in vita
Dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita del figlio
Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del coniuge, dell’ascendente o discendente
Dichiarazione sostitutiva della certificazione di stato di famiglia
Dichiarazione sostitutiva del titolo di studio ecc.
Dichirazione sostitutiva concernente gli obblighi militari ecc.
Dichiarazione sostitutiva del certificato di assenza di condanne penali ecc.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso successione
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la richiesta mutuo prima casa
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (generica) resa dai due dichiaranti
AUTENTICHE DI FIRMA PER PASSAGGI DI PROPRIETÀ DI BENI MOBILI REGISTRATI
Per chiedere l'autentica di firma sulla dichiarazione di vendita, necessaria per i passaggi di proprietà dei veicoli, è sufficiente rivolgersi in Comune (non necessariamente in quello di residenza del venditore) o agli sportelli telematici dell'automobilista (STA). E' ancora consentito, comunque, ricorrere al notaio.
Gli STA sono attivati presso gli Uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il P.R.A., gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile (Dipartimento Trasporti Terrestri D.T.T.), le Delegazioni degli Automobile Club e gli Studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio.
L'autentica viene effettuata sul certificato di proprietà del veicolo usato da vendere. Nell'apposito spazio "T", nel retro del certificato, viene autenticata la firma del venditore.
Modalità di presentazione
Cosa occorre
- documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
- marca da bollo di 14,62 euro;
- pagamento diritti di segreteria pari a 0,52 cent. di euro;
- idonea procura se il sottoscrittore è diverso dal proprietario;
- per le persone giuridiche: visura camerale o certificato Camera di Commercio attestante la qualifica del firmatario e la sua capacità di agire per conto della società.
- nel caso il veicolo sia intestato a persona deceduta , l'erede o gli eredi devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione di eredità nel caso ci sia la sola intenzione di intestarsi il bene, oppure una dichiarazione di accettazione di eredità e di vendita, nel caso in cui il bene mobile venga venduto. In questi due casi l'autentica deve essere fatta su tale dichiarazione e non sul certificato di proprietà.
- per i veicoli dotati di certificato di proprietà, l'autenticazione della firma del venditore viene effettuata nell'apposito spazio nel retro del certificato;
- nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato prima del 1994, e quindi sia ancora presente il foglio complementare, insieme a questo si deve presentare una dichiarazione di vendita, nella forma della scrittura privata, bilaterale ossia viene autenticata la firma sia dell'acquirente che del venditore;
- nel caso il veicolo sia privo di certificato di proprietà, colui che vende deve presentare il foglio complementare del libretto di circolazione, e la firma viene autenticata sulla dichiarazione di vendita, redatta in doppio originale in bollo.
*Servono due marche da bollo da euro 14,62 se manca il certificato di proprietà, o in caso di accettazione di eredità o di accettazione di eredità e vendita.
Costi e validità
Marca da bollo da euro 14,62 (ne occorrono due in caso di mancanza del certificato di proprietà, o in caso di accettazione di eredità o di accettazione di eredità e vendita).
Diritti di segreteria euro 0,52.
Tempi di risposta
Tempi di autentica della firma in Comune immediati.
La pratica deve essere poi presentata al PRA per registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione. Il termine di presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'autentica notarile o del Comune o dello sportello telematico della firma dell'atto di vendita.
Note Aggiuntive
Le competenze affidate agli uffici comunali dall’art. 7 del d.l. n. 223/2006, si limitano all’autentica delle sottoscrizioni, cioè alla certificazione dell’identità del cittadino che sottoscrive gli atti e le dichiarazioni, che devono essere stati precedentemente compilati a cura di chi richiede l’autentica. Tutti gli altri adempimenti amministrativi relativi alla vita giuridica dei veicoli continuano ad essere svolti, a secondo dei casi, dagli Sportelli Telematici degli Automobilisti o all’Ufficio Provinciale ACI della provincia in cui risiede il venditore intestatario del veicolo al P.R.A.
Per ulteriori informazioni su casi particolari visita il sito web dell'ACI.
Normativa
D.L. 223 del 04/07/2006, titolo 1, art. 7.
Modulistica
Dichiarazione di accettazione dell'eredità del veicolo - due eredi
Dichiarazione di accettazione dell'eredità del veicolo - tre eredi
Dichiarazione di accettazione dell'eredità del veicolo - un solo erede
Dichiarazione di accettazione dell'eredità e vendita del veicolo - due eredi
Dichiarazione di accettazione dell'eredità e vendita del veicolo - tre eredi
Dichiarazione di accettazione dell'eredità e vendita del veicolo - un solo erede